Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche – Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105

In ottemperanza alle disposizioni governative di cui al decreto-legge in oggetto, a far data dal 6 agosto 2021 sarà obbligatorio consentire l’accesso ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e alle mostre esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con contestuale esibizione del documento di identità. Sono esclusi dall’obbligo di essere muniti della certificazione verde COVID-19 i minori fino a 12 anni e i soggetti esenti con certificazione medica specifica, come precisato dall’articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
Per i visitatori provenienti da Paesi che non hanno adottato le certificazioni verdi COVID-19, è possibile accedere ai musei, agli altri istituti e luoghi della cultura e alle mostre previa esibizione di certificazione equipollente, che contenga gli stessi dati contenuti nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e che, in caso di vaccinazione, attesti l’utilizzo di uno dei vaccini la cui somministrazione è autorizzata in Italia) e di un documento di identità.
In caso di mancata esibizione della documentazione richiamata, non sarà possibile consentire l’accesso ai musei, agli altri istituti e luoghi della cultura e alle mostre ed il biglietto preacquistato non sarà rimborsato.

Si evidenzia, inoltre, che anche in zona bianca, oltre che in zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell’anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.
Si ricorda, infine, che resta sospesa l’efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese.
Alle medesime condizioni sono altresì aperte al pubblico le mostre.